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Titolo XIII

Regolamentazione per ordinanze - convenzioni

 

Art 145:
a) Ordinanze
192 LOC

Il Municipio può emettere ordinanze per regolare le materie di propria competenza o ad esso delegate da leggi o regolamenti.Le ordinanze sono esposte all’albo comunale per un periodo di 15 giorni durante i quali è ammesso ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.

b) Principio

Per quanto qui non specificato, e riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti comunali, il Municipio emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

Art 146:
Convenzioni
Collaborazioni
intercomunali
193 LOC

Il Comune può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per compiti di natura pubblica locale.La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.La stessa dev'essere adottata dall'Assemblea comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale.

 

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