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Titolo XII

Contravvenzioni e multe

 

Art 142:
Ammontare

Il Municipio punisce con multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali od alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali può raggiungere un massimo di Fr. 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

Art 143:
Rapporti
Segnalazioni

I Municipali, il Segretario comunale ed i dipendenti abilitati ad allestire perizie o rapporti di contravvenzione che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al Municipio.Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi per iscritto, ma comunque verificate dal Municipio.

Art 144:
Procedura

Per la procedura, la prescrizione, i ricorsi, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli art. 147, 148, 149 e 150 della LOC.

 

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