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Titolo VIII

Polizia locale

 

Capitolo 1

Movimento popolazione

 

Art 113:
Movimento
popolazione

Il Municipio disciplina il movimento della popolazione secondo le disposizioni federali e cantonali in materia. Ogni persona in arrivo o partenza deve obbligatoriamente notificarsi all'ufficio controllo abitanti entro otto giorni.

Art 114:
Catalogo
elettorale

Tutti i cittadini attivi del Comune sono iscritti nel catalogo elettorale, dopo che si sono notificati al controllo abitanti e che siano idonei al voto.Ogni cittadino, dietro pagamento, può richiedere una copia del catalogo elettorale.

 

Capitolo 2

 

Lavori - manomissioni e danneggiamenti - affissioni

 
Art 115:
Lavori stradali

Per tutti i lavori stradali che interrompono o mettono in pericolo il traffico o altri pubblici transiti, necessita chiedere l'autorizzazione al Municipio.Rimangono riservate le disposizione cantonali e federali in materia.

Art 116:
Manomissioni e
danneggiamenti

Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale:

  1. le manomissioni ed i danneggiamenti causati ai muri, ai parapetti, ai ponti, agli edifici, alle piantagioni, ai monumenti, alle fontane, agli indicatori stradali e agli impianti pubblici di qualsiasi genere;

  2. la manomissione o l'alterazione degli avvisi e atti pubblici esposti all'albo comunale o in altri luoghi.

Art 117:
Affissioni

Sono vietate le affissioni di ogni genere su edifici o altre costruzioni di pertinenza del Comune, salvo espressa concessione del Municipio.Il Municipio potrà vietare le affissioni sulla proprietà privata, visibili dall'area pubblica, se contrarie all'estetica ed alla moralità.

 

Capitolo 3

 

La circolazione

 
Art 118:
Generalità

La circolazione di veicoli è regolata dalle disposizioni cantonali e federali in materia.

Art 119:
Divieti

Al Municipio incombe l'obbligo di disciplinare la circolazione dei veicoli all'interno dell'abitato, in conformità al piano del traffico.

Art 120:
Arredo urbano

Il Municipio può prevedere interventi di arredo urbano per favorire i percorsi pedonali ed il carattere residenziale di talune zone o strade, riservate le disposizioni della legge cantonale sulle strade.

 

Capitolo 4

 

Polizia del fuoco

 
Art 121:
Divieti

E' vietata ogni azione che possa cagionare incendio o esplosione. Il deposito di materiale esplosivo o infiammabile soggiace a permesso speciale in base alla legislazione federale e cantonale in materia.

Art 122:
Impianti di
combustione

Sono applicabili le norme concernenti la manutenzione e la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione fissati da leggi o regolamenti particolari, alfine di migliorare la qualità dell'aria e l'uso economico dell'energia.

Art 123:
Prevenzione
incendi

Sono applicabili le prescrizioni di protezione antincendio fissate dalla legge sulla polizia del fuoco e dalle leggi o regolamenti particolari.Il Municipio può per progetti importanti di edilizia pubblica o privata, chiedere l'intervento o la consulenza del servizio prevenzione incendi.

 

Capitolo 5

 

Polizia sanitaria

 
Art 124:
Generalità

L'igiene pubblica e particolarmente quella del suolo e dell'abitato sono regolate da leggi o regolamenti particolari.

Art 125:
Negozi di generi
alimentari

I negozi di derrate alimentari e gli spacci di ogni genere sono tenuti all'osservanza scrupolosa delle norme igieniche e di pulizia.Si richiamano leggi e regolamenti particolari.Ispezioni e controlli sono ordinati dal Municipio.

Art 126:
Raccolta
spazzature

Le spazzature ed i rifiuti sono raccolti nei giorni e luoghi previsti dallo speciale regolamento rifiuti.

Art 127:
Edilizia

Si richiamano la legge edilizia cantonale, il piano regolatore ed ogni altra legge o regolamento particolare.

Art 128:
Ricovero di
animali

Sono vietati nell’abitato e nelle sue vicinanze, in quanto suscettibili di costituire molestia, nuove installazioni per ricovero di animali.In particolare canili, pollai, conigliere, voliere, rettilari, stalle per suini, bovini, equini, ovini.Deroghe possono essere concesse dal Municipio quando particolari circostanze lo giustificano.Le installazioni esistenti sono tollerate solo se rispettose delle leggi vigenti.Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

Art 129:
Acque

Le acque piovane e tutti gli scoli provenienti da fabbricati di qualunque genere devono venire immesse nella fognatura comunale, qualora ciò sia possibile.Le relative norme sono fissate nell'apposito regolamento delle canalizzazioni.

 

Capitolo 6

 

Polizia mortuaria

 
Art 130:
Generalità

Le norme relative alle inumazioni, alle esumazioni, alla manutenzione e pulizia del cimitero ed alla polizia mortuaria, sono fissate dal regolamento cimitero.

 

Capitolo 7

 

Polizia rurale

 
Art 131:
Generalità

Il Municipio, in conformità alle prescrizioni federali e cantonali, ordina le misure relative alla protezione del territorio.

Art 132:
Accesso alla
proprietà

E’ vietato, su tutte la giurisdizione del Comune, l’accesso abusivo alla proprietà o recare danni di qualsiasi specie in ogni tempo dell’anno.

Art 133:
Pulizia

I proprietari di terreni fronteggianti le strade comunali sono tenuti alla manutenzione e al decoro dei fondi, come pure provvedere alla potatura delle siepi ed al taglio dei rami sporgenti.Tale obbligo vale anche per i fondi situati in entrata e uscita del villaggio.Ogni singolo proprietario di casa è tenuto a mantenere pulita e decorosa la porzione di strada davanti alla propria abitazione.

Art 134:
Discariche

Su tutto il territorio giurisdizionale comunale è vietata qualunque deponia abusiva di materiale.

Art 135:
Protezione

E' vietato danneggiare la flora protetta, come pure molestare la fauna locale.

Art 136:
Campanacci

Compatibilmente con il bisogno, è ammesso dotare gli animali da pascolo con campanacci.

Art 137:
Vago pascolo

Il vago pascolo all'interno del comprensorio giurisdizionale del comune è proibito tutto l'anno all'infuori dei prati e pascoli pubblici dove il vago pascolo è ammesso tutto l'anno.

 

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