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Titolo VI

I beni comunali

 

Capitolo 1

Disposizioni generali

 

 
Art 90:
Suddivisione
176 LOC

I beni comunali si suddividono in:

  1. beni amministrativi;

  2. beni patrimoniali.

Art 91:
a) beni amministrativi
177 LOC

I beni amministrativi sono beni comunali che servono all’adempimento di compiti di diritto pubblico e si suddividono a loro volta in beni amministrativi in senso stretto e in beni d’uso comune. I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere costituiti in ipoteca.Sono autorizzate le alienazioni di scorpori di terreno, le rettifiche di confine e le permute che non hanno utilità prevedibile.

b) beni
patrimoniali
178 LOC

I beni patrimoniali sono beni comunali privi di uno scopo pubblico diretto.I beni patrimoniali possono essere alienati, purchè non siano pregiudicati gli interessi collettivi.

Art 92:
Amministrazione
179 LOC

Il Municipio provvede alla conservazione e all'amministrazione dei beni comunali in modo che gli stessi siano messi a beneficio della collettività senza giudicarne la consistenza.Il Municipio tiene aggiornato, in apposito registro, l'inventario dei beni e degli oneri comunali, separati per categoria.Esso tiene inoltre esatta registrazione di tutti i beni affidati alla sua amministrazione e sottoposti alla sua vigilanza.

Art 93:
Alienazioni
Locazioni
180 LOC

Le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni e immobili devono essere fatte per pubblico concorso.Il concorso deve essere annunciato all'albo almeno sette giorni prima della scadenza e aperto ad ogni interessato.In casi eccezionali e quando al Comune non ne può derivare danno, il Municipio può procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette.Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

 

Capitolo 2

 

I beni amministrativi

 
Art 94:
a) Beni
amministrativi
in senso ristretto

Comprendono le cose di cui il Comune si serve per conseguire direttamente le proprie finalità come gli edifici amministrativi, le scuole gli impianti sportivi, i cimiteri, gli acquedotti, le canalizzazioni.

b) beni
d’uso comune

Comprendono le cose che il Comune mette a libera disposizione del pubblico come le strade, le piazze, i parchi, i giardini.

Art 95:
Titolo di
acquisizione
ed estinzione

I beni amministrativi sono costituiti o soppressi mediante decisione dell’Assemblea comunale.

Art 96:
Amministrazione

L'Amministrazione dei beni amministrativi compete al Municipio.Esso può emanare norme di polizia per disciplinare l'uso e la protezione, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale.Il Municipio rilascia le autorizzazioni e le concessioni per l'uso speciale.

 

Capitolo 3

 

Utilizzazione dei beni amministrativi

 
Art 97:
Uso comune

Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti altrui.

Art 98:
Uso speciale
a) Generale

L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.

b) Autorizzazione

E' soggetto all'autorizzazione l'uso di poca intensità dei beni amministrativi. E' tale in particolare:
il deposito temporaneo di materiali e di macchinari; la formazione di ponteggi e staccionate; la posa di brevi condotte d'acqua per il trasporto di energia e per l'evacuazione delle acque di rifiuto; l'occupazione con cinte, cancelli e solette; l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade, la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie; la sosta di veicoli; l'esposizione occasionale di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci; il posteggio continuato dei veicoli; la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum; l'organizzazione di manifestazioni, cortei e processioni.Sono pure soggette ad autorizzazioni le manifestazioni a garanzia di norme costituzionali di opinione e di riunione, quali ad esempio l'esercizio del diritto di iniziativa.

c) Concessione

E' soggetto a concessione l'uso intenso e durevole dei beni amministrativi.
E' tale in particolare:
l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o aerei; la posa o installazione di infrastrutture; evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi e di supporti; l'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie, l'esposizione durevole (prolungata) di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci.

d) Procedura

Le autorizzazioni per costruzioni ed impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza di costruzione; negli altri casi il Municipio decide previa domanda scritta da parte dell'interessato.

e) Condizioni

Le condizioni dell'uso speciale sono fissate dal Municipio nell'atto di autorizzazione.La decisione deve considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione.Il Municipio ha la facoltà di procedere per pubblico concorso quando l' uso speciale riguardi attività commerciali di persone o enti singoli o di una cerchia limitata.

f) Durata

La durata massima per le autorizzazioni è di un anno. Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio; un impegno preventivo al rinnovo è nullo.

g) Revoca

Le autorizzazioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere, o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.

h) Responsabilità

Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune e a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate. Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

i) Concessioni

Le condizioni, la durata e l'indennità relative alle concessioni sono fissate di volta in volta da specifiche convenzioni da iscriversi a registro fondiario.

 

Capitolo 4

 

Tasse

 
Art 99:
Ammontare

Per l'uso speciale dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:

  1. opere sporgenti, come gronde, pensiline, balconi, tende, ecc. fino a Fr. 100.-- al m2 una sola volta.

  2. deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, formazione di cantieri e simili, fino a Fr. 2.-- il m2 per mese (frazione di mese); posa di contenitori e simili fino a Fr. 20.-- mensili per unità. Per usi particolari non previsti dal regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la forma che più si avvicina al caso specifico. Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

Art 100:
Criteri di computo

Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tener conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.Le tasse sono di regola dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.

Art 101:
Pagamento

Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione.Il credito per tasse accessorie si prescrive in cinque anni da quando sono esigibili.

Art 102:
Esenzioni

Sono esenti da tasse:

  • le utilizzazioni a fini ideali

  • le riunioni politiche

  • le processioni ed i cortei

  • la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum

  • le collette e la distribuzione di manifesti o volantini

Art 103:
Restituzione

Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione viene revocata per motivi a lui non imputabili.La rinuncia non dà diritto a rimborso.La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.

Art 104:
Concessioni e
autorizzazioni
esistenti

Le autorizzazioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto al momento della loro scadenza.

 

Capitolo 5

 

Fideiussioni e mutui - prestazioni obbligatorie

 
Art 105:
Fideiussioni
e mutui
Divieti
183-184-185 LOC

Il Comune può prestare fideiussioni o concedere mutui a favore di enti pubblici o di associazioni locali di interesse pubblico. Quando l'interesse del Comune fosse evidente, possono essere accordati anche a privati, con l'autorizzazione del Consiglio di Stato.I beni comunali non possono essere impiegati in speculazioni.E' vietata qualsiasi ripartizione di rendite, di proventi e di beni comunali.

Art 106:
Prestazioni
obbligatorie
181 LOC

In caso di catastrofi naturali, di eccezionali eventi, il Municipio può obbligare a prestare gratuitamente giornate di lavoro.

 

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