Art 105:
Fideiussioni
e mutui
Divieti
183-184-185 LOC
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Il Comune può prestare fideiussioni o concedere mutui a favore di enti pubblici o di associazioni locali di interesse pubblico. Quando l'interesse del Comune fosse evidente, possono essere accordati anche a privati, con l'autorizzazione del Consiglio di Stato.I beni comunali non possono essere impiegati in speculazioni.E' vietata qualsiasi ripartizione di rendite, di proventi e di beni comunali.
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