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Titolo V

Fideiussioni e mutui - prestazioni obbligatorie

 

Art 105:
Fideiussioni
e mutui
Divieti
183-184-185 LOC

Il Comune può prestare fideiussioni o concedere mutui a favore di enti pubblici o di associazioni locali di interesse pubblico. Quando l'interesse del Comune fosse evidente, possono essere accordati anche a privati, con l'autorizzazione del Consiglio di Stato.I beni comunali non possono essere impiegati in speculazioni.E' vietata qualsiasi ripartizione di rendite, di proventi e di beni comunali.

Art 106:
Prestazioni
obbligatorie
181 LOC

In caso di catastrofi naturali, di eccezionali eventi, il Municipio può obbligare a prestare gratuitamente giornate di lavoro.

 

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