Art 26:
Strade, percorsi
pedonali, sentieri e
vie storiche
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Le vie di comunicazione del Comune di S. Antonio sono suddivise in:
Strada di raccolta: strada cantonale, calibro minimo ml. 6.00;
Strade di servizio: tutte le altre strade carrozzabili del Comune, calibro indicativo è ml. 3.5.
Il loro tracciato e calibro sarà ulteriormente precisato nell’ambito dei progetti esecutivi.
Strada forestale Carena - Alpe di Giumello Mantenimento del calibro esistente
Strada privata Vellano - diga di Carmena Mantenimento delle calibro esistenti.
Percorsi pedonali: i percorsi pedonali che collegano le varie zone del Comune, da mantenere e migliorare.La loro concomitanza con delle vie storiche è da valorizzare.
Sentieri escursionistici: rete di sentieri pianificati a livello regionale per scopi escursionistici. Autorità responsabili RVMo, ATSE e ETB
Vie storiche: sentieri, percorsi e mulattiere iscritte nell’elenco delle Vie di comunicazione storiche. Autorità responsabile IVS
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Art 27:
Regolamentazione
del traffico
motorizzato
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Nei nuclei dei villaggi non è ammesso nessun traffico, ad eccezione di quello confinante.
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Art 28:
Autorimesse e
posteggi
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I posteggi devono essere facilmente accessibili e non intralciare il traffico di strade cantonali, comunali, consortili o private.
Nuclei dei villaggi: la realizzazione di posteggi è ammessa solo nei casi in cui l'accesso non disturbi la qualità di vita del nucleo.
Zona residenziale (ZE): Per nuovi edifici, ristrutturazioni, ricostruzioni, ampliamenti o cambiamenti sostanziali di destinazione di edifici esistenti, è obbligatoria la formazione di posteggi e / o autorimesse, secondo le seguenti norme.Per abitazioni: 1 posto auto ogni 100 m2 o frazione superiore di SUL.Per uffici: 1 posto auto per ogni 40 m2 di SUL.Per negozi: 1 posto auto per ogni 30 m2 di SUL.Per fabbriche e laboratori: da determinare caso per caso (di regola: 1 posto auto per ogni 2 addetti).Per esercizi pubblici: 1 posto auto per 8 m2 di SUL.Per alberghi: 1 posto auto per ogni camera.Per le scuole: 2 posti auto per aula.Per sale di spettacolo: 1 posto auto per 10 posti a sedere.
c. Distanza minima verso le strade comunali e cantonali Per autorimesse: 5.00 m lineari.
Deroghe o eccezioni possono essere concesse dal Municipio solo qualora la realizzazione dei posteggi risultasse tecnicamente difficile o fosse in contrasto con i principio di conservazione dei nuclei, anche nel caso di esercizi pubblici, se ne sussistesse la necessità. Il Municipio preleva, nei casi dove la realizzazione non è possibile un contributo pari al 25% del costo di costruzione per la realizzazione dei parcheggi necessari, compreso il terreno.In ogni caso, tale contributo non può essere inferiore, a fr. 3'000.00.Il Municipio ha la facoltà di indicizzare il contributo.
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Art 29:
Posteggi pubblici
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P1 Vellano sotto: 17 posti auto (part. n. 1319) e 8/10 posti (part. n.353)
P2 Vellano sopra (part. n. 190): 6 posti auto
P3 Carmena (part. n. 420): 4/5 posti auto
P4 Carmena (part. n. 427): 12 posti auto
P5 Carmena (part. n. 411): 8 posti auto
P6 Carmena (part. n. 412): 5 posti auto
P7 Melirolo (part. n. 651 / 652): 20 posti auto
P8 Melera (part. n. 698): 15 posti auto
P9 Carena (part. n. 975): 12 posti auto
P10 Carena (part. n. 999): 5 posti auto
P11 Carena (part. n. 998): 5 posti auto
P12 Carena (part. n. 1038): 7 posti auto
Stato particellare al gennaio 2000
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Art 30:
Accessi veicolari
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Gli accessi veicolari alle strade cantonali, comunali e consortili devono permettere una buona visibilità e non devono ostacolare il traffico viario.
I cancelli di accesso a autorimesse o ad aree di posteggio devono essere arretrati di almeno 5.00 m lineari dalla strada di piano regolatore, compreso il marciapiede.Eccezioni: cancelli elettrici comandati a distanza.
Di regola non sono permessi accessi privati sulle strade cantonali. Deroghe ed eccezioni sono concesse dove accessi da altre strade sono tecnicamente impossibili.
La formazione di accessi privati per autoveicoli in corrispondenza di strade o marciapiedi pubblici soggiace all'approvazione del Municipio sulle strade comunali, del Consiglio di Stato sulle strade cantonali e consortili e del Patriziato sulle strade patriziali.
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Art 31:
Strade private
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La costruzione di strade private è possibile dopo l'approvazione preventiva del Municipio che ha la facoltà di correggere il tracciato e le sezioni per inserirla convenientemente nel piano del traffico comunale.
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Art 32:
Gradi di sensibilità
al rumore
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In base all’art. 43 dell’ordinanza contro l’inquinamento fonico (1986), sono attribuiti i seguenti gradi di sensibilità (GdS) al rumore:
GdS II per le zone destinate all’edificazione (zone edificabili)
GdS II per le zone destinata ad "edifici ed attrezzature pubbliche" (AP-EP);
GdS III per le zone agricole.
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