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C Piano del paesaggio (PPA)

 

Art 15:
Zona forestale

La zona forestale è soggetta alle legislazioni forestali federale e cantonale.

  1. Limite definitivo della zona forestale a confine con la zona edificabile:
    È indicato negli appositi piani di accertamento 1:1'000 e 1:500, approvati dal Consiglio di Stato.

  2. I restanti limiti della zona forestale sono di carattere indicativo.In caso di dubbio l'accertamento è di competenza dell'ispettorato forestale del Dipartimento del Territorio.

Art 16:
Zona agricola (ZA),
zona agricola dei
monti e alpi

  1. La zona agricola, la zona agricola dei monti e gli alpi, indicati nei piani del paesaggio, comprendono tutti i terreni che per la loro idoneità devono essere riservati all'utilizzazione agricola e alpestre.

  2. Nuove costruzioni o impianti sono ammessi solo se indispensabili per l'attività agricola

  3. Le eccezioni in conformità all'articolo 24 LPT e al diritto cantonale d'applicazione sono ammesse unicamente se non si oppongono agli interessi della gestione agricola del territorio

  4. L'ubicazione e l'aspetto degli impianti deve conformarsi alle finalità della protezione dell'ambiente e del paesaggio

  5. Eventuali riattamenti di rustici non devono intralciare il normale esercizio dell'attività agricola sui fondi circostanti

  6. L'esecuzione di migliorie fondiarie e bonifiche deve tener conto delle esigenze naturalistiche e paesaggistiche

  7. Nel caso insorgessero limitazioni all'esercizio della agricoltura per motivi naturalistici, ambientali o paesaggistici valgono le norme di cui all'articolo 20 e all'articolo 21

  8. h. Gli alpi devono essere gestiti in modo estensivo, secondo gli attuali indirizzi agricoli federali e nell’ottica della conservazione della maggior superficie aperta possibile.

Art 17:
Zone agricole
speciali
(ZAS)

Come zone agricole speciali si intendono le aree ancora adibite all'agricoltura che devono essere gestite con particolare attenzione considerati i contenuti naturalistici e paesaggistici ivi situati.La gestione o l'incremento della gestione e gli eventuali indennizzi delle aree interessate, sono da pianificare secondo le leggi vigenti e da concordare con l'ufficio cantonale competente (Ufficio protezione della natura, Dipartimento territorio).Il Comune collabora alla loro gestione e ne sorveglia le condizioni.Le ZAS sono indicate sui piani del paesaggio.

Art 18:
Componenti naturali
protette
(CNP)

Nelle zone di protezione della natura sono ammessi unicamente interventi volti a valorizzare i contenuti naturalistici segnalati. Sono per contro vietati gli interventi che direttamente o indirettamente potrebbero nuocere a tali contenuti (p. es. bonifiche, ripiene ...).In generale è vietata qualsiasi manomissione o intervento che possa modificare l'aspetto, le caratteristiche o l'equilibrio biologico presente.In particolare, sono considerati protetti le zone e gli oggetti di particolare pregio naturalistico.Le condizioni degli elementi protetti sono sorvegliate dal Comune, il quale provvede ad organizzare gli interventi di gestione necessari, qualora non lo facessero i proprietari, in stretta collaborazione con l'ente cantonale competente (Ufficio Protezione della Natura, Dipartimento del territorio).

  1. Corsi d'acqua naturali:
    Tutti i corsi d’acqua naturali e le loro rive sono considerati zone protette (art. 17 LPT). In particolare sono istituite delle zone di arretramento di 5.00 ml per parte dalla riva dei corsi d’acqua.All’interno di queste zone di arretramento è vietato qualsiasi intervento che ne comprometta l’aspetto naturale.L’arginatura, la copertura e messa in galleria dei corsi d’acqua è vietato (art. 37 e 38 della Legge federale sulla protezione delle acque, 1993), fatte salve le deroghe ammesse dalla legge.Ogni intervento sulle acque di superficie e le loro sponde deve essere autorizzato dal competente Ufficio della caccia e della pesca (art. 7 e 8 della Legge federale sulla pesca, 1991).

  2. Zone di protezione della natura

    • segnalate sul PPa 1:2000
      ZPN 1: Malo, Schiavoni, Sassello Mantenimento della rete di ruscelli (corsi d’acqua naturali), dei boschetti, del querceto e gestione dei prati secchi
      ZPN 2: Sopra VellanoGestione adeguata e recupero dei prati magri e dell’area agricola e mantenimento dei muri a secco.

    • segnalate sul PPa 1:10000
      ZPN 3: Palude di Croveggia di sopra: zona di protezione della natura integrale della palude, vi è proibito il pascolo o qualsiasi intervento umano.
      ZPN 4: Torbiera del Piano delle Pecore (Alpe di Giumello): zona di protezione della natura integrale della torbiera, vi è proibito il pascolo o qualsiasi intervento umano.
      ZPN 5: Habitat diversificato e ricco di specie della Valletta (parte alta): la gestione agricola estensiva è auspicata per garantire l’habitat da proteggere.
      ZPN 6: Laghetto (coor.: 728.450/110.710), prato umido (coor.: 728.680 / 111.480) e palude - laghetto (coor.: 728.2/111.45) delle Alpi di Leven e Poltrinone: zone di protezione della natura integrali, vi è proibito il pascolo o qualsiasi intervento umano. Zona cuscinetto: attorno agli oggetti integralmente protetti è stata creata una zona cuscinetto, nella zona cuscinetto sono ammesse le attività alpestri (pascolo del bestiame) con un carico compatibile. Il carico degli animali dovrà essere determinato al momento opportuno, in base ai dati bibliografici e alla situazione ambientale del momento.
      ZPN 7: Fondovalle della Morobbia e della Valletta: corso d’acqua naturale e querceti a valle di Vellano e Carena.È proibito qualsiasi intervento che manometta lo stato attuale.

  3. Elementi naturali protetti
    ENP1 e 2: Siti di riproduzione degli anfibi d’importanza cantonale, Alpe della Costa e Alpe del Gesero: all’interno di queste zone è vietato qualsiasi intervento che ne comprometta l’aspetto naturale e che possa mettere in pericolo la riproduzione degli anfibi, compreso il pascolo di bestiame.

    Ulteriori elementi naturali e paesaggistici da proteggere sono i muri a secco, i massi erratici, gli affioramenti rocciosi, gli alberi singoli, le siepi e i boschetti. Questi oggetti sono da mantenere allo stato naturale. Qualsiasi manomissione degli stessi è proibita. Sono autorizzati solo interventi mirati alla salvaguardia e al miglioramento dei contenuti naturalistici.

  4. Zone naturali protette: zone di protezione definite da pianificazione di ordine superiore
    Piano direttore cantonale (PD), scheda n° 1.3Oggetti 1.3.44 San Jorio-Gesero e 1.3.49 Camoghé: nelle zone naturali protette definite dal PD cantonale ogni intervento che modifichi lo stato fisico dei fondi deve essere preavvisato dai competenti servizi cantonali, previo un esame di compatibilità naturalistica (in nessun caso è da intendersi come un esame d’impatto ambientale, ma come una valutazione sommaria eseguita da uno specialista).

Art 19:
Zone di protezione
del paesaggio
(ZPP)

Zone di protezione del paesaggio comprendono quelle aree che per le loro caratteristiche devono essere protette al fine di evitare che ne sia cambiato l’aspetto.

  • segnalate sul PPa 1:2000
    ZPP 1: Crest-Campione
    ZPP 2: Crest di Vellano
    ZPP 3, 5, 7: Nuclei di Vellano, Carmena e Melirolo
    ZPP 4: sopra Vellano
    ZPP 6: Crest di Carmena

  • Segnalate sul PPa 1:10000
    ZPP 8: Crinale che separa la valle Morobbia dalla valle d’Arbedo. Essa comprende i monti di Pian Dolce e gli alpi d’Urno, di Croveggia e di Pisciarotondo

Art 20:
Punti e tratti
panoramici

I punti e i tratti panoramici indicati sul piano del paesaggio sono indicativi e sottolineano la particolare posizione panoramica.

Art 21:
Zona di protezione
delle captazioni di
acqua potabile

Il comprensorio di protezione delle captazioni di acqua potabile degli acquedotti appartenenti alle cinque società di Vellano, Carmena, Melirolo, Melera e Carena, sul territorio del Comune di S. Antonio, è suddiviso nelle seguenti zone:

  1. Zona 1: zona di captazione

  2. Zona 2: zona di protezione adiacente

  3. Zona 3: zona di protezione distante

Le misure relative sono definite dalle "Direttive per la determinazione dei settori di protezione delle acque, delle zone ed aree di protezione delle acque sotterranee", Ufficio federale della protezione dell'ambiente, edizione parzialmente riveduta 1982. Devono pure essere rispettati i disposti dell’Allegato 4 dell’Ordinanza sulla protezione delle acque - OPAc del 28.11.1998 - (vedi cfr. 2: Misure di protezione delle acque no. 221 Zona di protezione distanze (zona S3 cpv1 - cpv3).

Art 22:
Tutela dei
beni culturali e dei
ritrovamenti
archeologici,
geologici e
mineralogici

I monumenti storici, i ritrovamenti archeologici e gli oggetti particolari da proteggere e da conservare sono:

  1. Oggetti e zone d’interesse archeologico:

    • M1 Chiesa parrocchiale dei SS. Antonio e Abbondio a Carmena(part. n. 432)

    • M2 Masso cuppellare reperto 269 a Melera (part. n. 774)

    • Zona di tutela dei ritrovamenti archeologici di Sain, Malo e Campione

    • Zona di tutela dei ritrovamenti archeologici, geologici e mineralogici, del maglio di Carena

    I contenuti archeologici delle zone e degli oggetti d’interesse archeologico sono protetti dalla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997.
    Chiunque scavando nel proprio o nell’altrui terreno scoprisse oggetti archeologici, reliquie di tombe o altre costruzioni antiche, deve sospendere lo scavo, provvedere perché nessuno manometta i ritrovamenti e darne immediata comunicazione al Municipio e all'Ufficio cantonale dei beni culturali.
    Stato particellare al gennaio 2000. I reperti archeologici costituenti beni mobili scoperti per caso o a seguito di ricerca sono di proprietà del Cantone. Il proprietario del fondo e quelli dei terreni adiacenti devono concedere l’accesso e l’occupazione temporanea del terreno, in quanto sia necessario lo scavo archeologico.
    Qualsiasi intervento di trasformazione delle costruzioni esistenti e dei sedimi inclusi nella zona di interesse archeologico deve essere preliminarmente notificato all’ufficio cantonale dei beni culturali. Specificatamente per la Zona di tutela dei ritrovamenti archeologici, geologici e mineralogici, del maglio di Carena, nessun materiale minerale o nessuna scoria della lavorazione del ferro possono essere rimossi. Qualsiasi intervento sottostà alla supervisione dell’Ufficio cantonale dei beni culturali e del Museo cantonale di storia naturale.

  2. Oggetti di interesse storico Monumenti storici da proteggere e conservare a livello comunale:

  3. qualsiasi intervento edilizio o di miglioria concernente i monumenti storici sotto elencati, dovrà essere preventivamente notificato all’Ufficio cantonale dei beni culturali:

    • M1 Chiesa parrocchiale dei SS. Antonio e Abbondio a Carmena (part. n. 432)

    • M3 Oratorio di San Bernardino a Carena (part. n. 981)

    • M4 Ponte in sasso sulla Morobbia: Ponte dei matti tra Fontana Marcia e i monti di Pisciarotto (part. n. 12 e 15)

    • M5 Recinto in sasso per bestiame a Croveggia di sopra (part. n. 2)

    • M6 Manufatti militari (trincee) sul crinale Sasso Guidà – Gesero(part. n.1, 2 e 3)

    • M7 Ruderi del maglio di Carena (part. n. 12)

    Per tutti gli oggetti sono ammessi solo interventi di tipo conservativo.Stato particellare al gennaio 2000.

  4. Targhe storiche
    Sono inoltre da conservare le targhe con la denominazione delle vie e i tre affreschi, tutti risalenti al periodo della seconda guerra mondiale di cui ai mappali no. 929, 939, 942, 955, 967, 971, 980, 1010, 1019, 1029, 1341 e1045.

  5. Vie di comunicazione storiche
    I sentieri, i percorsi e le mulattiere iscritte nell’elenco delle Vie di comunicazione storiche sono indicate nei Piani del paesaggio e del traffico del presente PR. Qualsiasi intervento di manutenzione o di ristrutturazione delle vie storiche dovrà essere eseguito impiegando tecniche d’intervento di tipo tradizionale.

  6. Alpeggi
    Qualsiasi intervento edilizio o di miglioria concernente le corti di tutti gli alpeggi del Comune sotto elencati, dovrà essere preventivamente notificato all’Ufficio cantonale dei beni culturali:Urno, Croveggia, Pisciarotondo, Fossada, Giggio, Giggione, S. Jorio, Pianello, Giumello e Lagoni, Valletta, Pisciarotto, Poltrinetto, Poltrinone, Leven, Revolte, All’Orto, Fonti, Valmaggia.Per i dati di dettaglio sullo stato di conservazione dei singoli oggetti si confronti l’inventario degli edifici situati fuori zona edificabile del Comune.

Art 23:
Area di protezione
della chiesa dei
SS. Antonio e
Abbondio

Sulle particelle n. 428 e parzialmente sulle n. 427, 431 e 433 (stato particellare al gennaio 2000) è proibita qualsiasi costruzione, anche accessoria o di tipo agricolo, allo scopo di proteggere paesaggisticamente la chiesa. Le particelle summenzionate sono inserite in zona agricola.

Art 24:
Area d’estrazione
d’inerti pregiati

L’area d’estrazione degli inerti pregiati, indicata sui piani solo a livello concettuale, è prevista dalla scheda 11.6 del piano direttore e sottostà alla clausola del bisogno.Il progetto d’estrazione è di competenza del Cantone.Il Comune di S. Antonio, congiuntamente con il Comune di Pianezzo, allestirà una variante di PR non appena saranno date le indicazioni dall’Autorità cantonale.

Art 25:
Edifici fuorizona
edificabile

La valutazione espressa dall’inventario è solo una possibilità potenziale che l’edificio possa diventare una residenza, per la trasformazione è in ogni modo necessario presentare una domanda di licenza edilizia.
I principi che stanno alla base della trasformazione di un edificio devono rispondere ai criteri di salvaguardia di quei valori culturali, formali, costruttivi, volumetrici insiti nella sua tipologia nonché del territorio in cui esso è inserito.
La destinazione agricola delle costruzioni ancora utilizzate a tale scopo è prioritaria.
Le trasformazioni per scopi agricoli sottostanno alla leggi cantonali e federali competenti LPT e LALPT (in particolare l’art. 22 della LPT).Sono ammesse le trasformazioni in residenza secondaria solo alla cessazione di ogni attività agricola.
L’utilizzazione a scopo di residenza primaria è ammessa su tutta la sponda destra della Morobbia, nelle vicinanze dei villaggi.

A. criteri di valutazione

  1. Riattamento o trasformazione di edifici meritevoli di conservazione (cat. 1):

  2. 1.1 Gli interventi devono riflettere le caratteristiche dell'edilizia rurale del luogo e la tipologia originaria dell'edificio.

    1.2 Volumetria:
    I muri perimetrali devono essere mantenuti nella loro forma e struttura originaria. Sono concessi interventi sulle strutture dell'edificio solo se finalizzati al ripristino della volumetria originale.

    1.3 Facciate e aperture:
    Di regola finestre e prese luce in facciata devono essere mantenute.Nuove aperture o modifiche sono ammesse solo se compatibili con le caratteristiche formali dell'edificio e delle sue facciate originarie.È permesso il ripristino di balconi, logge, terrazze, ... solo se riscontrabili nella tipologia originaria dell'edificio. Nuove aperture, nel caso la trasformazione concessa lo richiedesse, dovranno essere compatibili con quelle degli edifici tipici esistenti della zona.

    1.4 Tetti:
    Il rifacimento del tetto è consentito; esso deve rispettare l'orientamento del colmo, le pendenze, le sporgenze e le quote originarie.Sono concessi i seguenti materiali per la copertura dei tetti: piode, lastre piatte tipo ardesia, tegole di cemento grigie, lamiera aggraffata rivestita (carta catramata sabbiata) di colore grigio.La formazione di abbaini a mansarda e la posa di lucernari è esclusa.Eventuali pannelli solari dovranno avere superficie limitata, seguire la pendenza dl tetto ed essere il più possibile nascosti.

    1.5 Ampliamenti:
    La trasformazione di edifici meritevoli di conservazione non deve comportare aggiunta alcuna, nemmeno in forma di costruzione accessoria (art. 24 OPT). Una possibilità di ampliamento può essere concessa dal Dipartimento unicamente per quei casi in cui il rispetto e l'osservanza della tipologia dell'edificio ne rende manifestamente impossibile la trasformazione.

    1.6 Gli oggetti di valore storico - culturale, categoria 1c, sono da mantenere in buono stato, con normali opere di manutenzione onde evitare il loro deperimento.

    1.7 Gli elementi architettonici deturpanti, in particolare quelli estranei all'architettura rurale tradizionale, devono essere soppressi al più tardi in occasione di nuovi interventi sostanziali sugli edifici.

  3. Edifici diroccati (non ricostruibili)

  4. 2.1 2.1. Non è ammessa la ricostruzione di questi edifici.

  5. Edifici rustici già trasformati:

  6. 3.1 Sono ammessi interventi di normale manutenzione (lavori di modesta importanza intesi a conservare lo stato e l'uso delle costruzioni esistenti senza modifiche apprezzabili né dell'aspetto esterno né della destinazione).

    3.2 Sono ammessi interventi più complessi solo se finalizzati all'effettivo recupero dell'edificio originale. Per casi eccezionali, conformemente all’art. 1.5, possono essere concessi possibili ampliamenti. In ogni caso sono da eliminare o sostituire gli elementi deturpanti o non in sintonia con la tipologia architettonica rurale, recuperando, nel limite del possibile, le parti originali precedenti la prima ristrutturazione.

  7. Altri edifici rilevati:

  8. 4.1 Gli interventi edificatori sono ammessi in conformità agli art. 22 cpv. 2 lett. a e art. 24 LPT. Per le costruzioni adibite a residenza secondaria non si ammettono ulteriori trasformazioni esterne, ma solo interventi di normale manutenzione.

    4.2 Edifici di recente costruzione situati attorno alle frazioni: vengono definite le seguenti normative supplementari al punto 4.1:

    • In caso di rifacimento del tetto il nuovo rivestimento può essere eseguito in tegole di terracotta bruno scuro, oltre ai materiali già descritti all'articolo 1.4.

    • In caso di rifacimento del tinteggio delle facciate non devono essere ammessi colori scuri o troppo sgargianti.


B. Sistemazione esterna e tutela dell'esercizio dell'agricoltura
  1. La gestione dei fondi è obbligatoria (generalmente basta uno sfalcio annuale delle superfici prative).

  2. Le piante ornamentali sono limitate alle specie locali (le attuali piante ornamentali non autoctone sono da rimpiazzare con specie locali al momento della loro sostituzione).

  3. È vietato erigere recinzioni se non in funzione di uno sfruttamento agricolo del fondo.

  4. Sono da mantenere le tradizionali recinzioni in pietra, così come altri manufatti rurali (fontane, selciati ....).

  5. La sistemazione del terreno circostante non deve modificare percorsi storici e sentieri esistenti.

  6. La sistemazione del terreno è finalizzata alla conservazione ed al recupero del paesaggio agricolo caratteristico. Non sono ammessi interventi di modifica della struttura e dell'andamento naturale del terreno, ma solo la sistemazione contenuta dello stato naturale del fondo.

  7. Qualsiasi tipo di pavimentazione esterna è proibita.

  8. La trasformazione non deve esigere l'attuazione di nuove infrastrutture per il traffico (art. 24 cpv. 3 OPT). L'autorizzazione a riattare o trasformare non da nessun diritto ad eseguire un accesso carrozzabile, neanche in futuro.

  9. I proprietari e gli utenti di edifici trasformati, situati fuori dalle zone edificabili, devono accettare le immissioni derivanti da un corretto esercizio dell'agricoltura sui terreni circostanti.


C. Impianti tecnici

Nel caso di riattamento bisognerà tener conto delle normative cantonali inerenti la protezione delle acque e del suolo, nonché le problematiche che riguardano le zone soggette a rischio idrogeologico (frane o alluvioni). Queste zone (protezione sorgenti e pericoli), sono evidenziate nel piano del paesaggio, e risultano segnalate anche nelle singole schede.Gli edifici fuori zona già abitati dovranno, se non lo sono ancora, adeguarsi alle norme in vigore in materia di smaltimento di acque luride.L'autorizzazione a ripristinare un rustico non crea diritti particolari per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua potabile.


D. Requisiti per la domanda di costruzione

Tutti gli interventi sugli edifici e sui terreni annessi agli stessi sono soggetti a domanda di costruzione conformemente alle disposizioni della legge edilizia.La documentazione per la domanda di costruzione comprende:

  • il rilievo fotografico completo dell'edificio documentante lo stato immediatamente precedente l'inoltro della domanda di costruzione;

  • i piani (piante, sezioni e facciate) in scala 1:50 necessari alla completa comprensione del progetto in cui sono evidenziati chiaramente i nuovi interventi (demolizioni e nuove costruzioni) dell'edificio esistente;

  • il tipo di approvvigionamento in acqua potabile e il tipo di smaltimento delle acque luride.

Dalla documentazione si dovranno comprendere inoltre la destinazione, la volumetria ed i materiali di costruzione che si intendono utilizzare.Qualora ci fossero elementi di pregio (affreschi, graffiti, portali,...) si invita a farne segnalazione al momento dell'inoltro della domanda, al fine di salvaguardarne il mantenimento.Qualora si trattasse di edifici di alto valore storico e / o archeologico è necessaria la presentazione di una perizia storico - archeologica


E. Norme transitorie
  1. Le norme sopraccitate valgono dall'entrata in vigore dell'inventario.

  2. Per delle situazioni esistenti che non corrispondono alle norme attuali si ammette lo stato attuale se non specificato altro.

 

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