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A Norme generali

 

Art 1:
Basi legali

Il piano regolatore si basa sulla legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979 e sulla relativa ordinanza (OPT) del 2 ottobre 1989, sulla legge e sul regolamento d'applicazione cantonali (LALPT e RALALPT), rispettivamente del 23 maggio 1990 e del 29 gennaio 1991, sulla legge edilizia cantonale (LE), del 13 marzo 1991, e il suo regolamento d'applicazione (RALE), del 9 dicembre 1992.

Art 2:
Legislazione
applicabile

Per quanto non esplicitamente disposto dalle presenti norme sono applicabili le normative della LALPT, RALALPT, LE e RALE unitamente alle leggi e prescrizioni comunali, cantonali e federali sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla caccia e sulla pesca, sui valori storici ed artistici, sulle foreste, sulle acque, nonché altre leggi che riguardano direttamente o indirettamente la materia.

Art 3:
Scopo

Le norme d'attuazione hanno lo scopo di disciplinare in modo funzionale e misurato le attività d'incidenza territoriale, in funzione dei bisogni di sviluppo del Comune di S. Antonio.

Art 4:
componenti del
piano regolatore

Il PR si compone di:

  1. Rappresentazioni grafiche:
    • Piani del paesaggio 1:2'000 e 1:10’000 (per tutta la valle Morobbia)
    • Piano delle zone 1:2'000 (dettaglio 1:1000 per i nuclei)
    • Piano del traffico, delle aree, degli edifici e delle attrezzature pubbliche 1:2'000
    • Piani dei servizi tecnologici
      • Piano degli acquedotti 1:2'000
      • Piani delle canalizzazioni (5 piani 1:500)
  2. Norme d'attuazione
  3. Rapporto di pianificazione
  4. Verifica finanziaria
  5. Schede e piani dell’inventario degli edifici fuori zona edificabile (IEFZE)

Art 5:
Ripartizione del
territorio comunale

  • Nucleo del villaggio (NV)
  • Zona edificabile (ZE)
  • Zona edificabile di interesse comunale (ZEIC)
  • Aree pubbliche ed edifici pubblici (AP-EP)
  • Area di protezione dei monumenti storici (APMS)
  • Zona agricola (ZA)
  • Zona agricola speciale (ZAS)
  • Zone di protezione della natura (ZPN)
  • Zone di protezione del paesaggio (ZPP)
  • Zona di tutela dei ritrovamenti archeologici
  • Zona di tutela dei ritrovamenti archeologici, geologici e mineralogici del Maglio di Carena
  • Zona forestale
  • Zona militare (piazza di tiro)
  • Area di estrazione di inerti pregiati (AEIP), indicata solo a livello concettuale
  • Zona senza destinazione specifica (ZSDS)

Art 6:
Condizioni per
l'edificazione

Un fondo è edificabile nella misura stabilita dalle disposizioni di zona e se è urbanizzato (art. 19 e 22 LPT e 77 LALPT).

Art 7:
Definizioni

Per la definizione dell'indice di sfruttamento (art. 37 LE), della superficie utile lorda (art. 38 LE), delle distanze e del modo di misurarle (art. 39 LE), dell'altezza degli edifici e del modo di misurarla (art. 40 LE), come pure della sistemazione del terreno (art. 41 LE) o di altre analoghe norme valgono quelle della LE e del RALE.

  1. Lunghezza della facciata
    È la misura del lato maggiore del rettangolo che circoscrive l'edificio. Tale misura non è calcolata per le parti arretrate oltre i 6.00 m lineari della facciata considerata e per le costruzioni accessorie contigue all'edificio principale.

  2. Costruzioni accessorie
    Sono le costruzioni indipendenti al servizio dell'edificio principale che non superano le dimensioni di 6.00 m lineari di facciata e 3.00 m di altezza. Non possono essere adibite ad abitazione o a uso commerciale, industriale o artigianale.

  3. Ristrutturazione
    Opere di intervento sugli edifici a scopo di conservazione, recupero e adeguamento funzionale.

  4. Ampliamento
    Aumento della volumetria dell'edificio esistente ristrutturato o non ristrutturato, a scopo di completamento o sviluppo del tipo.

  5. Trasformazione
    Cambiamento della destinazione originaria di un edificio, tramite interventi di ristrutturazione o/e ampliamento.

Art 8:
Distanze dai confini e
lunghezza delle
facciate

  1. La lunghezza delle facciate non deve superare i 16.00 m lineari. Il Municipio ha la facoltà di concedere eventuali deroghe in accordo con le autorità cantonali competenti.

  2. Nella zona edificabile e nella zona edificabile d’interesse comunale, la distanza degli edifici dal confine della particella è di 3.00 m.Se la facciata supera i 16.00 m lineari, in caso di deroghe concesse dal Municipio, la distanza dal confine deve essere di 5 ml.

  3. La distanza tra edifici deve essere di almeno 6.00 m lineari, ritenuto che la distanza minima dal confine sia rispettata. In caso di soprelevazioni di edifici sorti prima dell'entrata in vigore del PR, le distanze da confine e tra edifici possono essere mantenute, a condizione che siano rispettate tutte le altre disposizioni di PR.

  4. Eccezioni
    La zona edificabile di interesse comunale nelle quali norme la superficie edificabile è predefinita.

  5. Contiguità ed edificazione a confine
    L’edificazione in contiguità ad edifici esistenti è ammessa alla condizione che le norme di zona non la vietino.L’edificazione a confine è possibile con l’accordo del confinante che si impegna a costruire in contiguità.

  6. Convenzioni tra privati
    Il Municipio può derogare alle distanze da confine sopra stabilite con il consenso del proprietario del fondo contiguo che assume la maggior distanza, in modo da garantire quella tra edifici.Ai fini della licenza edilizia l’accordo si ritiene concluso se il vicino ha firmato un piano di situazione da cui risultino esplicitamente le implicazioni e i vincoli che ne derivano.

  7. Distanze per costruzioni accessorie


    • Le costruzioni accessorie non contigue a un edificio principale possono sorgere a confine, se senza aperture. In tutti gli altri casi devono rispettare una distanza di almeno 2.0 m lineari dal confine.

    • Verso gli edifici principali, su altri fondi, devono essere in ogni caso rispettate le seguenti distanze:

      • 3.00 m lineari da edifici esistenti senza aperture

      • 4.00 m lineari da edifici esistenti con aperture.

  8. Distanza minima delle costruzioni verso strade e piazze

    • Verso le strade e le piazze comunali deve essere di 4.00 m lineari.

    • Per le strade cantonali vale l'articolo 25 LE.

    • Sentito il parere dell'autorità cantonale competente il Municipio può concedere deroghe all'interno dei nuclei sulla base delle valutazioni effettuate caso per caso.

  9. Distanze verso corsi d'acqua
    La distanza per edifici, impianti, sistemazioni di terreno, muri di cinta e di sostegno deve essere di almeno 6.00 m lineari dal filo esterno degli argini e di almeno 10.00 m lineari dal limite dei corsi d'acqua non corretti (vedere art. 34 RALE). Per i corsi d’acqua naturali compresi nella ZEIC è applicata una normativa speciale.Eventuali ulteriori deroghe devono essere approvate dal dipartimento del territorio.

  10. Distanze dall'area pubblica
    Le distanze delle costruzioni verso i lotti destinati a edifici pubblici e attrezzature d'interesse pubblico e verso i sentieri comunali devono essere uguali a quelle prescritte all'articolo 8 g.Il Municipio può concedere deroghe alla distanza dai sentieri nel caso di trasformazioni, ampliamenti o soprelevazioni di edifici situati ad una distanza inferiore a quella prevista.

  11. Distanze dal bosco
    Tutti gli edifici ed impianti devono rispettare una distanza di almeno 10.00 m lineari dal limite della zona forestale. Con il consenso dell'autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe sino a 6.00 m lineari. (Legge cantonale forestale 1998, art. 6)

  12. Piscine
    Le piscine interrate o fuori terra dovranno mantenere una distanza dal confine verso fondi privati di almeno 2.00 m lineari.Le piscine coperte sono considerate come costruzioni principali.La distanza verso strade o piazze è quella prevista dall'articolo 8 h.

Art 9:
Sistemazione del
terreno (terrapieni,
muri di sostegno
muri di controriva
e muri di cinta)

  1. Altezza massima delle sistemazioni di terreno

    • Terrapieni: 1.50 m lineari dal terreno naturale.

    • Muri di sostegno: 2.00 m lineari di altezza dal terreno sistemato.

    • Muri di controriva: 3.00 m lineari dal terreno sistemato.

    • Materiale per i muri: calcestruzzo liscio o bocciardato o pietra a faccia vista.

  2. Verso un fondo confinante situato ad una quota altimetrica più elevata la sistemazione del terreno può essere ottenuta solo tramite una scarpata con pendenza inferiore al 100%. Qualora tale condizione non risultasse rispettata il proprietario del fondo interessato dalla scarpata deve partecipare ai maggiori oneri derivanti dall'eventuale conseguente esecuzione di manufatti di cinta o di sostegno sul terreno confinante.

  3. Muri di cinta - recinzioni Possono avere un'altezza massima di 1.50 m. Oltre a quest'altezza la proprietà potrà essere chiusa da reti metalliche, inferriate o siepi a verde per un'altezza massima di 2.00 m lineari, muro di cinta compreso.

  4. In prossimità di accessi veicolari le sistemazioni del terreno e le recinzioni devono permettere una corretta visibilità verso e dalla strada.

  5. Le prescrizioni relative alle altezze massime delle sistemazioni di terreno non si applicano nelle zone di nuclei tradizionali. Il Municipio deciderà caso per caso, sentito il parere delle autorità competenti.

 

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